Art. 1 LDA
1 La presente legge disciplina:
- a. la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche;
- b. la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione;
- c. la sorveglianza federale sulle società di gestione.
2 Sono salvi gli accordi internazionali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 75_II_3558 citazioni22/11/1949 · 8 citazioni
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2Diritto di esecuzione in pubblico mediante dischi, art. 12 num. 3 LDA6 citazioni
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3Diritto d'autore, art. 1 LDA. 1. Presupposti della protezione ove si tratti di teste allo stato grezzo di marionette fabbricate industrialmente (consid. 2a). 2. Protezione rifiutata per le teste e gli stampi in base ai…4 citazioni
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4Art. 1 cpv. 2, art. 42 num. 1 lett. a e b LDA. 1. Il diritto d'autore su un manuale didattico è violato anche quando il plagio concerne le caratteristiche fondamentali di detto manuale, segnatamente il piano, la scelta…4 citazioni
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51. Art. 1 LDA, diritto d'autore. a) Il diritto d'autore s'estende anche alle parti di una opera, se sono il prodotto originale di un'attività dello spirito (consid. 3). b) Ha l'autore un diritto ai nomi di personaggi di…4 citazioni
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6Diverso è il caso soltanto ove l'opera possieda, sotto il profilo estetico, un carattere distintivo proprio3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.