Art. 29 LDA

In generale

1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.
2 La protezione si estingue:
  1. a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer; abis. 50 anni dopo la produzione per le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale;
  2. b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.
3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.
4 Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione del diritto d'autore; originalità dell'opera
    · 17/06/2022 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti
    · 07/12/1999 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Applicabilità del nuovo diritto per opere create prima della sua entrata in vigore
    · 13/01/1998 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.