Art. 29 LDA
In generale
1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.
2 La protezione si estingue:
- a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer; abis. 50 anni dopo la produzione per le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale;
- b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.
3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.
4 Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione del diritto d'autore; originalità dell'opera1 citazioni
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2Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti0 citazioni
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3Applicabilità del nuovo diritto per opere create prima della sua entrata in vigore0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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