Art. 35 LDA
Diritto a compenso per l’utilizzazione di supporti audio o audiovisivi
1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.
2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un’equa parte del compenso spettante all’artista interprete.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tariffe forfettarie37 citazioni
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2Adeguatezza del progetto di tariffa A radio 2013-2016; portata dell'approvazione da parte della Commissione arbitrale federale (CAF)9 citazioni
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3Tariffa comune 3a, supplemento concernente l'indennità per la ricezione nelle camere d'hotel; uso privato non sottoposto a indennità8 citazioni
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47 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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Tarif A Fernsehen (Swissperform)9 citazioni
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.