Art. 10 LPAmb
Protezione dalle catastrofi
1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente. Occorre, in particolare, scegliere un’ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell’esercizio e l’organizzazione d’allarme.
2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d’annuncio.
3 Il titolare dell’impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d’annuncio.
4 Il Consiglio federale può, in via d’ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l’ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Analisi dei rischi secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (art. 6 segg5 citazioni
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2Condizioni per la limitazione temporale dell'autorizzazione di gestione (consid. 10)3 citazioni
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3Indennità per il risanamento di siti inquinati3 citazioni
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4Obbligo di sottoporre a un esame dell'impatto sull'ambiente la modificazione di un impianto esistente soggetto a tale esame0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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BVGerA-2997/20201 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.