Art. 98 LAINF
Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare
Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di un'assicurata di essere informata sui suoi dati personali detenuti dall'assicurazione infortuni3 citazioni
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3Art. 96 segg. e art. 105 segg0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.