Art. 24 LCSl

Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore

1 Chiunque, intenzionalmente:
  1. a. viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
  2. b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
  3. c. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
  4. d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi (art. 19);
  5. e. contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e all’indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), è punito con una multa sino a 20 000 franchi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl
    · 09/08/1990 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indicazione dei prezzi nella pubblicità
    · 27/06/2019 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Indicazione dei prezzi in materia di "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 e 24 LCSl; art. 10 lett. q e art. 11 cpv. 1bis OIP)
    · 11/07/2002 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/07/2002 · 1 citazioni de
  • Nichtanhandnahme (Beschwerde am BG hängig)
    BES.2024.111
    · 29/11/2024 · 0 citazioni de
  • 21/01/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.