Art. 24 LCSl
Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore
1 Chiunque, intenzionalmente:
- a. viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
- b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
- c. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
- d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi (art. 19);
- e. contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e all’indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), è punito con una multa sino a 20 000 franchi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl2 citazioni
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2Indicazione dei prezzi nella pubblicità0 citazioni
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3Indicazione dei prezzi in materia di "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 e 24 LCSl; art. 10 lett. q e art. 11 cpv. 1bis OIP)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni11/07/2002 · 1 citazioni de
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Nichtanhandnahme (Beschwerde am BG hängig)0 citazioniBES.2024.111· 29/11/2024 · 0 citazioni de
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0 citazioni21/01/2013 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.