Art. 2 OSIA

Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:
  1. a. aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all’atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; [tab] b. a d. ... e. impianti d’aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica;
  2. f. impianti accessori: costruzioni e impianti dell’aerodromo che non fanno parte degli impianti d’aerodromo;
  3. g. piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
  4. h. capo d’aerodromo: responsabile della sorveglianza sull’esercizio di un aerodromo;
  5. i. TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);
  6. j. impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza;
  7. k. ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l’esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei;
  8. l. superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
  9. m. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all’allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
  10. n. ... o. aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); [tab] p. e q. ... r. area d’atterraggio in montagna: area d’atterraggio, appositamente designata, situata a un’altitudine superiore a 1100 m.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo
    · 24/06/1998 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un piano supplementare destinato allo stazionamento di veicoli all'aeroporto di Zurigo
    · 19/02/1998 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Portata dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA; art. 8 e 10a LPAmb, art. 37 e 37m LNA)
    · 09/10/2019 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 10/12/2009 · 7 citazioni de
  • · 16/10/2017 · 6 citazioni de
  • Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 34
    · 14/05/2019 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.