Art. 106 DPA
1 I procedimenti penali in cui la decisione penale dell’amministrazione, a tenore degli articoli 293 o 324 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, è stata presa prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono continuati secondo il diritto previgente.
2 La punibilità e la corresponsabilità del rappresentato, del mandante o del padrone d’azienda per infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono determinate esclusivamente secondo il diritto previgente.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ove il lodo impugnato sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della LDIP, le procedure di ricorso pendenti al 1o gennaio 1989 o i ricorsi proposti dopo tale data sono regolati dal diritto previgente.0 citazioni
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21. Prescrizione dell'azione penale0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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