Art. 19 DPA

1 Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunziate a un funzionario dell’amministrazione federale in causa o a un ufficio di polizia.
2 L’amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunziare all’amministrazione in causa ogni infrazione che i propri organi hanno accertato o appreso nell’esercizio delle loro funzioni.
3 Gli organi dell’amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un’infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di procedere al fermo dell’autore, di sequestrare provvisoriamente gli oggetti connessi all’infrazione e di inseguire a tal fine l’autore, o il detentore dell’oggetto, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.
4 La persona fermata dev’essere immediatamente tradotta dinanzi al funzionario inquirente dell’amministrazione in causa; gli oggetti sequestrati devono essere consegnati senza indugio.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità di sequestri confiscatori nell'ambito di inchieste fiscali particolari per sospetti reati fiscali gravi
    · 01/04/2011 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Perquisizione e sequestro; radiotelefono (stazione di base con telefono mobile senza filo). 1. Rinuncia al requisito di un interesse pratico attuale (consid. 1). 2. La sorveglianza da parte degli organi delle PTT delle…
    · 27/03/1992 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 42 n. 1 cpv. 1 LCTT
    · 16/09/1981 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.