Art. 19 DPA
1 Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunziate a un funzionario dell’amministrazione federale in causa o a un ufficio di polizia.
2 L’amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunziare all’amministrazione in causa ogni infrazione che i propri organi hanno accertato o appreso nell’esercizio delle loro funzioni.
3 Gli organi dell’amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un’infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di procedere al fermo dell’autore, di sequestrare provvisoriamente gli oggetti connessi all’infrazione e di inseguire a tal fine l’autore, o il detentore dell’oggetto, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.
4 La persona fermata dev’essere immediatamente tradotta dinanzi al funzionario inquirente dell’amministrazione in causa; gli oggetti sequestrati devono essere consegnati senza indugio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di sequestri confiscatori nell'ambito di inchieste fiscali particolari per sospetti reati fiscali gravi0 citazioni
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2Perquisizione e sequestro; radiotelefono (stazione di base con telefono mobile senza filo). 1. Rinuncia al requisito di un interesse pratico attuale (consid. 1). 2. La sorveglianza da parte degli organi delle PTT delle…0 citazioni
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3Art. 42 n. 1 cpv. 1 LCTT0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
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