Art. 25 DPA
1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2 In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l’assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell’amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4 L’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Procedura di dissigillamento secondo il DPA, competenze e rimedi giuridici228 citazioni
-
2Apposizione di sigilli e dissigillamento di apparecchi elettronici sequestrati nell'ambito di una procedura penale amministrativa32 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Apertura128 citazioni
-
121 citazioni
-
Verwaltungsstrafverfahren, Entsiegelung117 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.