Art. 12 RDC
Se l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l’ufficio di esecuzione o l’amministratore eventualmente designato dall’autorità di vigilanza prenderà a quest’uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l’ufficio domanderà la divisione e l’intervento dell’autorità competente a sensi dell’articolo 609 del CC .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg18 citazioni
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2Realizzazione della quota che spetta a un debitore dalla liquidazione di una società semplice; decisione dell'autorità cantonale di vigilanza di sciogliere e liquidare la società semplice; requisito della disdetta del c…9 citazioni
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3Domanda di continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); sequestro e pignoramento di una quota ereditaria del debitore (art. 1, 6 e 12 del regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunion…8 citazioni
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4Legittimazione dell'autorità a presentare l'azione di divisione8 citazioni
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5Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC8 citazioni
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6DTF 71_III_995 citazioni01/01/1945 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)9 citazioni
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Pfändung und Verwertung von Anteilsrechten5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.