Art. 70 OASA
Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile
1 Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59‑61, 63 o 64 del Codice penale , oppure è internato in un istituto secondo l’articolo 426 CC , il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.
2 Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall’esecuzione della pena, dall’esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l’esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d’origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati; espulsione di un cittadino dell'Unione europea25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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5 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.