Art. 68 RFF
1 Contemporaneamente all’iscrizione del trapasso della proprietà l’ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
- a. i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC ). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
- b. i diritti di pegno o altri oneri non imposti all’aggiudicatario;
- c. le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2 Inoltre l’ufficio chiederà l’iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell’elenco.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione1 citazioni
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2DTF 65_III_331 citazioni17/03/1939 · 1 citazioni
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3Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private0 citazioni
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4Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.0 citazioni
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5Ipoteca degli artigiani ed imprenditori0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Maggiorazione per rilancio1 citazioni
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Maggiorazione per rilancio0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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