Art. 17 LFo
Distanza dalla foresta
1 Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l’utilizzazione.
2 I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un’adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest’ultima e dell’altezza prevedibile dei suoi alberi.
3 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Allevamento di maiali nella zona agricola1 citazioni
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2Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unterschreitung des Waldabstandes18 citazioni
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11 citazioni10/04/2001 · 11 citazioni de
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.