Art. 46 LFo
Ricorso
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
1bis e 1ter ...
2 L’Ufficio federale ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l’applicazione della presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione.
3 Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio. Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.
4 Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accertamento del carattere forestale11 citazioni
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2Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)8 citazioni
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3Legislazione sulle foreste, diritto sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni; autorizzazione a costruire una rimessa forestale4 citazioni
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4Allevamento di maiali nella zona agricola0 citazioni
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5Diritto e obbligo di ricorrere delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio giusta l'art. 46 cpv. 3 LFo in relazione con l'art. 12 cpv. 1 LPN0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni19/08/2003 · 3 citazioni de
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3 citazioni20/03/2002 · 3 citazioni de
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Baubewilligung für Zuchtschweinestall1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.