Art. 1 OFo

Foresta

1 I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:
  1. a. superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m 2 ;
  2. b. larghezza, incluso un margine idoneo: 10–12 metri;
  3. c. età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10–20 anni.
2 Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Accertamento del carattere forestale
    · 13/03/1996 · 29 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans
    · 04/06/1999 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)
    · 16/03/1998 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)
    · 19/06/1996 · 17 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 19/08/2003 · 8 citazioni de
  • Costituzione del bosco
    · 19/07/2019 · 5 citazioni de
  • 10/10/2002 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.