Art. 1 OFo
Foresta
1 I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:
- a. superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m 2 ;
- b. larghezza, incluso un margine idoneo: 10–12 metri;
- c. età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10–20 anni.
2 Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accertamento del carattere forestale29 citazioni
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2Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans17 citazioni
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3Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva)17 citazioni
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4Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni19/08/2003 · 8 citazioni de
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Costituzione del bosco5 citazioni
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5 citazioni10/10/2002 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.