Art. 1 LArm
Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
2 Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero, l’esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:
- a. armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;
- b. munizioni ed elementi di munizioni.
3 La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi11 citazioni
-
2Acquisto di armi di allenamento con proiettili di vernice colorata (marcatore FX) senza permesso d'acquisto di armi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
20 citazioni
-
Porto d'armi (permesso di acquisto di armi)16 citazioni
-
Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür etc.16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.