Art. 58 LUFI
La concessione ha una durata di ottant’anni al massimo, contando dall’apertura dell’esercizio. È fatto salvo l’articolo 58a cpv. 2.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estinzione di una concessione di diritti d'acqua rilasciata nel 19o secolo senza limiti di durata, diritto acquisito ad una concessione perpetua? In base all'attuale diritto, le concessioni di diritti d'acqua devono ess…6 citazioni
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2Scioglimento di un contratto generatore di obbligazioni di lunga durata, fondato sotto il dominio del vecchio diritto cantonale3 citazioni
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3DTF 49_I_5552 citazioni16/12/1923 · 2 citazioni
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4Rinnovo e risanamento di una centrale idroelettrica esistente che beneficia di un diritto d'acqua immemorabile (art. 31 segg. e 80 LPAc; art. 43, 54 lett. e e 58 LUFI)0 citazioni
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5Concessione per l'utilizzazione delle acque per una centralina idroelettrica0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht1 citazioni
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1 citazioni18/01/2012 · 1 citazioni de
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Konzession; Heimfallrecht0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.