Art. 54 OArm

Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione

1 Se l’oggetto sequestrato conformemente all’articolo 31 LArm è realizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.
2 Se l’oggetto non è realizzabile, l’autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.
3 Il legittimo proprietario dev’essere indennizzato se l’oggetto non può essergli restituito.
4 Se l’oggetto è alienato, l’indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l’indennizzo corrisponde al valore effettivo dell’oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall’indennizzo.
5 Se la procedura d’indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi
    · 30/04/2009 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rapporto tra la confisca di oggetti pericolosi prevista dal diritto penale e la confisca e il sequestro ai sensi delle disposizioni di diritto amministrativo della legge sulle armi
    · 21/05/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/05/2013 · 6 citazioni de Riassunto
  • Entschädigungspflicht bei Einziehung von Waffen
    · 30/04/2009 · 2 citazioni de Riassunto
  • VB.2022.00689
    02/03/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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