Art. 54 OArm
Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione
1 Se l’oggetto sequestrato conformemente all’articolo 31 LArm è realizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.
2 Se l’oggetto non è realizzabile, l’autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.
3 Il legittimo proprietario dev’essere indennizzato se l’oggetto non può essergli restituito.
4 Se l’oggetto è alienato, l’indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l’indennizzo corrisponde al valore effettivo dell’oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall’indennizzo.
5 Se la procedura d’indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi11 citazioni
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2Rapporto tra la confisca di oggetti pericolosi prevista dal diritto penale e la confisca e il sequestro ai sensi delle disposizioni di diritto amministrativo della legge sulle armi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Entschädigungspflicht bei Einziehung von Waffen2 citazioni
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VB.2022.006891 citazioni02/03/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.