Art. 9 LD
Ammissione temporanea di merci
1 Il Consiglio federale può prevedere l’esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all’importazione per merci estere destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l’ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2 Esso disciplina le condizioni per l’esenzione.
3 Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l’applicazione della procedura doganale relativa all’ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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113 citazioni
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2Obbligo di pagamento del dazio; responsabilità solidale del mandante per l'imposta sul lusso. 1. Le merci in transito, non dichiarate all'atto dell'importazione, soggiaciono alle contribuzioni d'importazione (consid. 2)…11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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23 citazioni
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Zoll; Bewilligung zur Nutzung eines unverzollten und unversteuerten Fahrzeugs20 citazioni
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18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.