Art. 9 LD

Ammissione temporanea di merci

1 Il Consiglio federale può prevedere l’esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all’importazione per merci estere destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l’ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2 Esso disciplina le condizioni per l’esenzione.
3 Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l’applicazione della procedura doganale relativa all’ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Messa in pericolo della determinazione del dazio secondo la legge (art. 74, 75 LD). 1. Art. 29 cpv. 1, 31, 35 LD
    · 17/02/1986 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di pagamento del dazio; responsabilità solidale del mandante per l'imposta sul lusso. 1. Le merci in transito, non dichiarate all'atto dell'importazione, soggiaciono alle contribuzioni d'importazione (consid. 2)…
    · 29/11/1963 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.