Art. 266 CC

Adozione di maggiorenni

1 Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all’adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno; 2. durante la sua minore età, gli aspiranti all’adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o 3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all’adozione.
2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Adozione di maggiorenni; art. 266 cpv. 1 n. 1 CC
    · 20/03/1975 · 10 citazioni
  2. 2
    Consenso dei genitori all'adozione; massima inquisitoria
    · 04/11/2010 · 5 citazioni
  3. 3
    Cambiamento del nome di un adulto adottato
    · 27/01/2011 · 1 citazioni
  4. 4
    Adozione di maggiorenni
    · 16/04/1980 · 1 citazioni
  5. 5
    Adozione di una persona maggiorenne
    · 13/11/2024 · 0 citazioni
  6. 6
    Adozione di magiorenni; art. 266 CC
    · 17/05/1976 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Adoption
    · 23/10/2007 · 6 citazioni de
  • Adoption
    · 05/03/2009 · 5 citazioni de
  • Erwachsenenadoption
    · 07/09/2015 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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