Art. 266 CC
Adozione di maggiorenni
1 Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all’adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno; 2. durante la sua minore età, gli aspiranti all’adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o 3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all’adozione.
2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Adozione di maggiorenni; art. 266 cpv. 1 n. 1 CC10 citazioni
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2Consenso dei genitori all'adozione; massima inquisitoria5 citazioni
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3Cambiamento del nome di un adulto adottato1 citazioni
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4Adozione di maggiorenni1 citazioni
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5Adozione di una persona maggiorenne0 citazioni
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6Adozione di magiorenni; art. 266 CC0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Adoption6 citazioni
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Adoption5 citazioni
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Erwachsenenadoption4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.