Art. 408 CC
1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2 Il curatore può in particolare: 1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato; 2. per quanto opportuno, pagare debiti; 3. se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di prelazione del comproprietario (art. 682 CC); diritto di prelazione convenzionale (art. 681 CC e art. 216 cpv. 3 CO); acquisto della proprietà fondiaria in un'asta pubblica volontaria (art. 235 CO). 1. Il del…0 citazioni
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2DTF 79_II_1130 citazioni12/02/1953 · 0 citazioni
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3DTF 78_II_3180 citazioni18/09/1952 · 0 citazioni
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4DTF 69_II_530 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
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5DTF 69_II_650 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
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6DTF 69_II_710 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Istituzione di una curatela18 citazioniVD.2019.21· 20/12/2018 · 18 citazioni de
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Istituzione di una curatela2 citazioniVD.2018.124· 14/06/2018 · 2 citazioni de
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Genehmigung Bericht1 citazioniVWBES.2025.400· 28/04/2026 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.