Art. 408 CC

1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2 Il curatore può in particolare: 1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato; 2. per quanto opportuno, pagare debiti; 3. se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di prelazione del comproprietario (art. 682 CC); diritto di prelazione convenzionale (art. 681 CC e art. 216 cpv. 3 CO); acquisto della proprietà fondiaria in un'asta pubblica volontaria (art. 235 CO). 1. Il del…
    · 09/11/1989 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 79_II_113
    12/02/1953 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 78_II_318
    18/09/1952 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 69_II_53
    01/01/1943 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 69_II_65
    01/01/1943 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 69_II_71
    01/01/1943 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Istituzione di una curatela
    VD.2019.21
    · 20/12/2018 · 18 citazioni de
  • Istituzione di una curatela
    VD.2018.124
    · 14/06/2018 · 2 citazioni de
  • Genehmigung Bericht
    VWBES.2025.400
    · 28/04/2026 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.