Art. 44 CC
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti: 1. tengono i registri; 2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti; 3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio; 4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 64_I_1020 citazioni10/02/1938 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eintragung im Personenstandsregister (Name des Kindes verheirateter Eltern)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.