Art. 44 CC

1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti: 1. tengono i registri; 2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti; 3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio; 4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 64_I_102
    10/02/1938 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Eintragung im Personenstandsregister (Name des Kindes verheirateter Eltern)
    · 21/11/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.