Art. 47 CC

1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3 È fatta salva l’azione penale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero
    · 28/09/1961 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 71_I_423
    01/01/1945 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 41_II_1
    01/01/1915 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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