Art. 47 CC
1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3 È fatta salva l’azione penale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divorzio di coniugi svizzeri abitanti all'estero, pronunciato da un tribunale estero0 citazioni
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2DTF 71_I_4230 citazioni01/01/1945 · 0 citazioni
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3DTF 41_II_10 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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