Art. 534 CC
Trapasso dei beni tra vivi
1 L’erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l’inventario per atto pubblico.
2 Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.
3 Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell’istituito.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto alla riduzione opposto in via di eccezione nel caso di un legato che prevede il versamento di una rendita; estinzione del diritto alla riduzione in seguito a rinuncia0 citazioni
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2DTF 45_II_3710 citazioni17/06/1919 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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