Art. 595 CC

1 La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
2 Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.
3 L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 66_II_148
    14/11/1940 · 8 citazioni
  2. 2
    Liquidazione d'ufficio di un'eredità
    · 23/12/2003 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_II_113
    12/02/1953 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 48_II_308
    05/10/1922 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 42_I_385
    01/01/1916 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Aufsicht über den Willensvollstrecker
    · 24/02/2014 · 20 citazioni de
  • Absetzung des Willensvollstreckers
    · 18/04/2016 · 17 citazioni de
  • 16/02/2012 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.