Art. 595 CC
1 La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
2 Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.
3 L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 66_II_1488 citazioni14/11/1940 · 8 citazioni
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2Liquidazione d'ufficio di un'eredità2 citazioni
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3DTF 79_II_1132 citazioni12/02/1953 · 2 citazioni
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4DTF 48_II_3082 citazioni05/10/1922 · 2 citazioni
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5DTF 42_I_3850 citazioni01/01/1916 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufsicht über den Willensvollstrecker20 citazioni
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Absetzung des Willensvollstreckers17 citazioni
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10 citazioni16/02/2012 · 10 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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