Art. 600 CC
1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.
2 In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 75_II_2880 citazioni27/10/1949 · 0 citazioni
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2DTF 43_II_5790 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Liquidazione dei carichi ed azione di petizione ereditaria0 citazioni
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Anordnung erbgangssichernder Massnahmen / Testamentseröffnung0 citazioniLF220032· 06/05/2022 · 0 citazioni de
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Testamentseröffnung0 citazioniLF190033· 01/07/2019 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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