Art. 600 CC

1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.
2 In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 75_II_288
    27/10/1949 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 43_II_579
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Liquidazione dei carichi ed azione di petizione ereditaria
    · 06/07/2026 · 0 citazioni de
  • Anordnung erbgangssichernder Massnahmen / Testamentseröffnung
    LF220032
    · 06/05/2022 · 0 citazioni de
  • Testamentseröffnung
    LF190033
    · 01/07/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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