Art. 701 CC
Difesa da pericoli o danni
1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
2 Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Regresso dell'assicuratore contro una persona che risponde per atto illecito2 citazioni
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2Violazione di proprietà fondiaria altrui0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
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Vorsorgliche Massnahmen (Besitzesschutz und Eigentumsfreiheit)0 citazioni
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VB.2011.000310 citazioni15/06/2011 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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