Art. 701 CC

Difesa da pericoli o danni

1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
2 Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Regresso dell'assicuratore contro una persona che risponde per atto illecito
    · 23/11/1970 · 2 citazioni
  2. 2
    Violazione di proprietà fondiaria altrui
    · 12/03/1974 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 07/08/2020 · 0 citazioni de Riassunto
  • Vorsorgliche Massnahmen (Besitzesschutz und Eigentumsfreiheit)
    · 19/03/2020 · 0 citazioni de
  • VB.2011.00031
    15/06/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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