Art. 752 CC

1 L’usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.
2 Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell’usufrutto non aveva diritto di consumare.
3 Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall’uso ordinario.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione del regime matrimoniale in caso di separazione dei beni o di divorzio (art. 189, 154 CC)
    · 21/11/1969 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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