Art. 777 CC

Diritto dell’usuario

1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Determinazione del contenuto di una servitù
    · 19/11/1997 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)
    · 20/09/1990 · 0 citazioni
  3. 3
    Reddito determinante (art. 3 cpv. 1 LPC)
    · 11/07/1973 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 50_II_459
    11/12/1924 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Dienstbarkeit
    LB170048
    · 29/05/2018 · 1 citazioni de
  • Dienstbarkeit
    LB170048
    · 01/11/2017 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 5. Zivilkammer — ZSU.2023.15
    ZSU.2023.15
    · 05/06/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.