Art. 777 CC
Diritto dell’usuario
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Determinazione del contenuto di una servitù1 citazioni
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2Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)0 citazioni
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3Reddito determinante (art. 3 cpv. 1 LPC)0 citazioni
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4DTF 50_II_4590 citazioni11/12/1924 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Dienstbarkeit1 citazioniLB170048· 29/05/2018 · 1 citazioni de
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Dienstbarkeit1 citazioniLB170048· 01/11/2017 · 1 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / 5. Zivilkammer — ZSU.2023.150 citazioniZSU.2023.15· 05/06/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.