Art. 833 CC
Frazionamento del fondo
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell’ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev’essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.
3 Se gli acquirenti si sono assunti l’obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 51_II_4033 citazioni01/01/1925 · 3 citazioni
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2DTF 68_II_2002 citazioni01/01/1942 · 2 citazioni
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3Ipoteca degli artigiani ed imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC)0 citazioni
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4Registro fondiario 1. Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario (art. 965 CC)0 citazioni
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5DTF 60_III_660 citazioni01/01/1934 · 0 citazioni
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6DTF 53_II_4570 citazioni09/12/1927 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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