Art. 69 OSC
Collaborazione con altre autorità
1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l’ufficio dello stato civile competente, l’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all’articolo 65 cpv. 1.
2 I fidanzati che risiedono all’estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 65 cpv. 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezionali motivati, con l’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scelta di prenomi (art. 301 cpv. 4 CC, art. 69 cpv. 2 OSC)8 citazioni
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2Scelta dei prenomi (art. 301 cpv. 4 CC, art. 69 cpv. 1 OSC)5 citazioni
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3Scelta del nome4 citazioni
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42 citazioni
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5Grafia di un prenome (art. 301 cpv. 4 CC, art. 69 cpv. 2 OSC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ausländerrechtliche Bewilligung für den Aufenthalt zur Vorbereitung der Eheschliessung1 citazioni
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100 2018 1230 citazioni18/10/2018 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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