Art. 9 LASec

Nuove abitazioni in edifici protetti

1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si possono autorizzare nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1, in edifici protetti o tipici del sito, all’interno delle zone edificabili, se:
  1. a. il valore protetto dell’edificio non risulta compromesso, in particolare se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
  2. b. la conservazione a lungo termine dell’edificio non può essere assicurata in altro modo; e c. non vi si oppongono interessi preponderanti.
2 Al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1 è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trasformazione di una stalla in residenza secondaria in una zona di conservazione del Comune di Langwies/Arosa adottata nel 1996/1997 (art. 18 LPT in relazione con art. 23 vOPT rispettivamente art. 33 OPT)
    · 12/12/2018 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Trasformazione di una stalla-fienile ubicata nella zona agricola in una casa per le vacanze
    · 11/08/2021 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Baueinsprache, Neubeurteilung
    · 17/01/2024 · 1 citazioni de
  • Teilrevision Ortsplanung (Baugesetzänderung)
    · 16/08/2024 · 0 citazioni de
  • Baubewilligung; Umbau eines Stalls
    · 09/05/2023 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.