Art. 9 LASec
Nuove abitazioni in edifici protetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si possono autorizzare nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1, in edifici protetti o tipici del sito, all’interno delle zone edificabili, se:
- a. il valore protetto dell’edificio non risulta compromesso, in particolare se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
- b. la conservazione a lungo termine dell’edificio non può essere assicurata in altro modo; e c. non vi si oppongono interessi preponderanti.
2 Al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 cpv. 1 è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasformazione di una stalla in residenza secondaria in una zona di conservazione del Comune di Langwies/Arosa adottata nel 1996/1997 (art. 18 LPT in relazione con art. 23 vOPT rispettivamente art. 33 OPT)6 citazioni
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2Trasformazione di una stalla-fienile ubicata nella zona agricola in una casa per le vacanze1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Baueinsprache, Neubeurteilung1 citazioni
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Teilrevision Ortsplanung (Baugesetzänderung)0 citazioni
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Baubewilligung; Umbau eines Stalls0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.