Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Dorneck-Thierstein con sentenza del 14 giugno 2021 per omicidio (14 marzo 2010), rapina aggravata in banda (14 marzo 2010), furto aggravato in banda a fini di lucro (29 giugno 2010) e falso in atto pubblico (26 aprile 2019) a una pena detentiva di 17 anni e 8 mesi. È stato assolto dalla contestazione di rapina aggravata in banda (3 febbraio 2010). Contro tale sentenza hanno proposto appello sia il ricorrente che la Procura superiore del Cantone Soletta. L’Alta Corte del Cantone Soletta ha confermato con sentenza del 29 settembre 2022 le condanne di primo grado e ha condannato il ricorrente anche per rapina aggravata in banda (3 febbraio 2010) a una pena detentiva di 19 anni e 2 mesi. Ha inoltre confermato la pretesa civile della parte civile [B.B.] al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno pari a fr. 35'000.--.

Fatto di reato:

Il 14 marzo 2010 due autori sono penetrati nell’abitazione di [C.B.] a [W.] /SO e hanno esercitato nei suoi confronti una violenza grave. [C.B.] ha riportato lesioni craniche pericolose per la vita e deceduto il 15 luglio 2010 a seguito di una broncopolmonite. Gli autori hanno sottratto una chiave di casa e una chiave di veicolo, senza tuttavia trovare valori patrimoniali. Il ricorrente è accusato di aver commesso il fatto su incarico di [F.] insieme a [G.] . Gli viene inoltre contestato di aver partecipato a una rapina a Wettingen (3 febbraio 2010, provento fr. 860'000.--) e a un furto a Spreitenbach (29 giugno 2010, provento fr. 160'000.--). Gli viene infine contestato il falso in atto pubblico poiché nel 2019 ha presentato un certificato di dimissione ospedaliera falso al fine di costruirsi un alibi per il momento del fatto a [W.] .

Le indagini hanno portato all’interrogatorio del testimone [H.] , le cui dichiarazioni hanno assunto un ruolo centrale nella valutazione delle prove. [H.] è stato inizialmente sentito come persona informata sui fatti e in seguito come testimone. Ha gravemente incolpato il ricorrente e altri coimputati. Inoltre, [H.] è stato ammesso a un programma di protezione dei testimoni, circostanza che il ricorrente ha contestato quale beneficio illegittimo e violazione dell’art. 140 CPP.

Il ricorrente ha in particolare contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in violazione del suo diritto di partecipazione (art. 147 CPP) nonché la considerazione di prove derivate da tali dichiarazioni inutilizzabili. Ha inoltre denunciato la violazione del diritto al confronto e l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

Legge

1. Diritto di partecipazione e utilizzabilità delle prove (art. 147 CPP):

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui il diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP vale solo a partire dall’apertura dell’istruttoria da parte della pubblica accusa. Prima di tale momento, gli interrogatori di parte da parte della polizia non sono soggetti all’obbligo di partecipazione, salvo che la polizia agisca su incarico della pubblica accusa. Dopo l’apertura dell’istruttoria, le parti hanno tuttavia il diritto di essere presenti durante gli interrogatori condotti dalla pubblica accusa o dalla polizia su suo incarico e di porre domande. Un’eccezione è rappresentata dalle semplici indagini volte a chiarire i fatti, come le audizioni informative di vittime o testimoni, per le quali non sussiste alcun diritto di partecipazione.

Il ricorrente non può far valere una violazione del suo diritto di partecipazione poiché gli interrogatori contestati si sono svolti o prima dell’apertura dell’istruttoria nei suoi confronti o nell’ambito di indagini preliminari di polizia. Inoltre, egli non ha specificato in che misura le dichiarazioni contestate come inutilizzabili siano state effettivamente utilizzate a suo sfavore. L’art. 147 cpv. 4 CPP prevede un divieto di utilizzazione solo per gli imputati ai quali è stata negata la partecipazione e solo a loro sfavore. Il giudice di merito ha quindi potuto considerare le dichiarazioni, nella misura in cui non siano state utilizzate direttamente contro il ricorrente. Non sussiste un divieto generale di utilizzazione.

2. Protezione dei testimoni e valutazione delle prove:

L’ammissione del testimone [H.] a un programma di protezione dei testimoni è stata ritenuta legittima dal Tribunale federale. La garanzia di protezione dei testimoni non costituisce una promessa illegittima ai sensi dell’art. 140 CPP, poiché le autorità sono tenute per legge a proteggere i testimoni in pericolo. Inoltre, non vi erano indizi che la pubblica accusa avesse illegittimamente promesso l’ammissione al programma di protezione dei testimoni a [H.] . Il giudice di merito ha potuto valutare le dichiarazioni del testimone come attendibili nonostante i suoi motivi egoistici (ad esempio, la speranza di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera), poiché tali motivi non pregiudicano necessariamente l’attendibilità delle dichiarazioni. Ciò che conta è se le dichiarazioni possano essere considerate attendibili nonostante tali motivi, aspetto da valutare nell’ambito della valutazione delle prove.

Il giudice di merito ha valutato le dichiarazioni del testimone [H.] come coerenti, dettagliate e in parte confermate da ulteriori prove (ad esempio, tracce di DNA, veicolo di fuga). Non vi erano indizi di falsa incolpazione o di un movente di falsa incolpazione. Il testimone non aveva un interesse riconoscibile a incolpare ingiustamente il ricorrente o altri imputati, poiché egli stesso era esposto a rischi a seguito delle sue dichiarazioni e si era addirittura autoincriminato (ad esempio, ricettazione dopo la rapina a Wettingen).

3. Principio di immediatezza e procedimento di appello (art. 343, 389 CPP):

Il Tribunale federale ha confermato che il principio di immediatezza ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CPP richiede una sola immediatezza nel procedimento di primo grado, ma non necessariamente nel procedimento di appello. Una nuova assunzione di prove nel procedimento di appello è necessaria solo se la conoscenza diretta del mezzo di prova appare necessaria per la pronuncia della sentenza e l’assunzione delle prove nel procedimento di primo grado è stata incompleta o errata. Nel caso di specie, il testimone [H.] era già stato sentito giudizialmente nel procedimento di primo grado e le sue dichiarazioni erano coerenti e attendibili. Il giudice di…