Fatti
Parti: Ricorrente [X.] , rappresentato dall'avvocato Jana Hrebik, contro la Procura generale del Canton Zurigo.
Oggetto: Misura terapeutica stazionaria, ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore del Canton Zurigo, I. Camera penale, del 20 febbraio 2014.
Fatti:
- Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato [X.] il 24 giugno 2013 per tentato omicidio colposso grave a una pena detentiva di quattro anni e ha ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP.
- [X.] ha presentato appello, limitato al punto della misura.
- Il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha confermato il 20 febbraio 2014 la sentenza del tribunale distrettuale e ha ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP senza sospensione dell'esecuzione della pena.
- [X.] ha richiesto con ricorso in materia penale l'annullamento della sentenza del tribunale superiore e l'ordinanza di una misura stazionaria ai sensi dell'art. 60 CP con sospensione dell'esecuzione della pena.
Legge
1. Il tribunale di primo grado ha confermato i presupposti per una misura ambulatoriale accompagnatoria all'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 63 CP. Tale misura è indicata sulla base del parere della Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo del 25 febbraio 2013. Per il momento si deve rinunciare a un trattamento stazionario per tossicodipendenti ai sensi dell'art. 60 CP. Il parere suggerisce un trattamento stazionario per tossicodipendenti solo nel caso in cui la misura ambulatoriale si rivelasse inefficace.
2. Il ricorrente lamenta una valutazione arbitraria delle prove e un'applicazione errata del diritto federale. Il parere del 25 febbraio 2013 non è convincente, in particolare perché l'esperto considera la possibilità di un trattamento stazionario solo in caso di eventuale fallimento della misura ambulatoriale. Il tribunale di primo grado valuta il parere in modo insostenibile e non tiene conto del fatto che egli è d'accordo solo con un trattamento stazionario per tossicodipendenti.
3. Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 CP, una misura deve essere ordinata se una pena da sola non è idonea a contrastare il pericolo di ulteriori reati da parte dell'autore. Il tribunale si basa sulla sua decisione di ordinare un trattamento stazionario o ambulatoriale per tossicodipendenti ai sensi degli art. 60 e 63 CP su una perizia di un esperto. Il tribunale valuta le perizie in linea di principio liberamente, ma non può discostarsene senza motivi validi in questioni specialistiche.
4. Il parere psichiatrico del 25 febbraio 2013 si esprime in modo approfondito sullo stato mentale, sulla trattabilità, sulla disponibilità a sottoporsi a misure e sul rischio di recidiva del ricorrente. Discute e valuta misure ambulatoriali, trattamenti stazionari per tossicodipendenti e misure per giovani adulti. Il parere ritiene che per…