Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato il 18 agosto 1988 dal Tribunale cantonale del Canton Svitto, in sede di appello, per numerosi reati, tra cui lesione corporale grave ai sensi dell’art. 122 n. 1 cpv. 2 CP, a sette anni di reclusione e a una multa di 500 franchi.
La condanna per lesione corporale si basava sui seguenti fatti: il 21 dicembre 1984, X. si recò in un bar di Lucerna insieme alla allora moglie. Dopo una lite, X. prese un coltello da cucina dall’abitazione comune e inferse alla moglie una ferita da taglio che andava dall’angolo sinistro della bocca fino all’attaccatura dell’orecchio. La lesione guarì bene, ma rimase chiaramente visibile e provocò un’alterazione permanente della mimica, in particolare nel sorriso.
X. propose ricorso di nullità federale con due censure principali: da un lato, contestò la qualificazione della lesione come grave; dall’altro, eccepì che la precedente istanza non avesse tenuto conto, ai fini della recidiva ai sensi dell’art. 67 CP, di una pena detentiva di nove mesi inflittagli in Francia (per furti con scasso commessi nel marzo/aprile 1986) e non avesse applicato le norme sulla concorrenza reale retroattiva di cui all’art. 68 n. 2 CP. X. chiese l’annullamento parziale della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla precedente istanza per una nuova decisione.
Legge
I. Qualificazione della lesione come lesione corporale grave ai sensi dell’art. 122 n. 1 cpv. 2 CP
Il Tribunale federale ha confermato la qualificazione della lesione come grave. Una deformazione rilevante ma solo temporanea del viso non è sufficiente per integrare il reato. Ciò che conta è piuttosto se la lesione abbia conseguenze permanenti. Nel caso di specie, la ferita da taglio ha provocato una cicatrice permanentemente visibile che compromette la capacità espressiva mimica della vittima. Il sentimento soggettivo della persona offesa è irrilevante, poiché l’atteggiamento della stessa può mutare. Inoltre, la cicatrice non può essere completamente coperta con il trucco, sicché rimane visibile anche in assenza di make-up. La precedente istanza ha quindi correttamente qualificato la lesione come grave.
II. Recidiva ai sensi dell’art. 67 CP
La precedente istanza ha ammesso la recidiva ai sensi dell’art. 67 CP, poiché X. aveva commesso ulteriori reati dopo aver scontato una pena detentiva in Francia entro cinque anni. Il ricorrente sosteneva che non ricorressero i presupposti della recidiva, poiché alcuni dei reati ora da giudicare erano stati commessi prima della condanna francese. Il Tribunale federale ha respinto tale censura. Ciò che conta è che X., dopo aver scontato la pena francese, abbia commesso ulteriori gravi reati (rapine), sicché ricorrono i presupposti della recidiva.
III. Applicazione dell’art. 68 n. 2 CP in caso di condanna pregressa estera
La questione giuridica centrale riguardava l’applicazione dell’art. 68 n. 2 CP in caso di condanna pregressa estera. La precedente istanza aveva escluso l’applicazione della norma, poiché i reati alla base della condanna francese non rientravano nell’ambito di applicazione territoriale del CP. Il Tribunale federale ha disatteso tale interpretazione e ha confermato che l’art. 68 n. 2 CP è applicabile anche in caso di condanne pregresse estere, indipendentemente dal fatto che i reati alla base di tali condanne rientrino nell’ambito di applicazione territoriale del CP. Tale conclusione discende dal tenore letterale della norma, che non prevede una simile limitazione. Inoltre, un’interpretazione opposta porterebbe a una ingiustificata privilegiata dei soggetti i cui reati sono stati sanzionati all’estero. Le difficoltà pratiche nella raccolta di…