Art. 240 CP

Contraffazione di monete

1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contraffazione di monete (art. 240 CP)
    · 08/07/1993 · 25 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contraffazione di monete (art. 240 CP); messa in circolazione di monete false (art. 242 CP); truffa (art. 146 CP)
    · 15/08/2007 · 16 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 12/03/1997 · 14 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 30/01/1997 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Errore di diritto (consid. 2 e 3). 3. Soltanto la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese (consid. 4).
    · 02/11/1956 · 3 citazioni
  6. 6
    Riciclaggio di denaro, errore sui fatti, errore di diritto
    · 04/04/2003 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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