Art. 240 CP
Contraffazione di monete
1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contraffazione di monete (art. 240 CP)25 citazioni
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2Contraffazione di monete (art. 240 CP); messa in circolazione di monete false (art. 242 CP); truffa (art. 146 CP)16 citazioni
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314 citazioni
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5Errore di diritto (consid. 2 e 3). 3. Soltanto la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese (consid. 4).3 citazioni
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6Riciclaggio di denaro, errore sui fatti, errore di diritto2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Geldfälschung (Art. 240 Abs. 1 StGB)7 citazioni
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6 citazioni24/01/2012 · 6 citazioni de
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6 citazioni09/12/2009 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.