Fatti

Il 14 febbraio 2014, il Pubblico Ministero della Repubblica e Cantone di Neuchâtel ha aperto un’inchiesta penale nei confronti di il dipendente A., responsabile degli acquisti di B. SA, una società attiva nella fabbricazione di orologi, per corruzione passiva (art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl) e, eventualmente, per gestione infedele (art. 158 CP). I fatti contestati, verificatisi tra il 2008 e il 2014 a U. (NE), consistevano nell’ottenimento di pagamenti da fornitori cinesi (in particolare di Hong Kong) per un importo complessivo di circa 5 milioni di franchi svizzeri, in cambio dell’assegnazione o del mantenimento di collaborazioni con B. SA.

Successivamente, denunce penali presentate da B. SA e C. Ltd (un’altra società attiva nello stesso settore) hanno portato all’estensione dell’istruttoria nei confronti di E., azionista di società subappaltatrici di Hong Kong, per corruzione attiva (art. 4a cpv. 1 lett. a LCSl) e, eventualmente, per complicità in gestione infedele (art. 25 CP in relazione all’art. 158 CP).

Nel corso dell’istruttoria, il 31 agosto 2016, il Pubblico Ministero ha ordinato a B. SA LNA produzione di una relazione redatta dalla società F. AG sul mercato dei gelati (di seguito: LNA relazione F.). Tale documento, contenente secondo B. SA segreti commerciali di estrema importanza, è stato consegnato in una versione censurata. Il 13 febbraio 2017, A., tramite il suo difensore, ha proposto che i mandatari fossero autorizzati a consultare LNA relazione non censurata, a condizione di preservare i segreti commerciali.

Il 23 novembre 2018, il Pubblico Ministero ha emesso una decisione che limitava l’accesso alla relazione F.:

  1. LNA consultazione da parte di tutte le parti è limitata alla versione censurata depositata dalle parti lese;
  2. LNA relazione originale è accessibile unicamente agli avvocati dei prevenuti, sotto LNA supervisione della direzione della procedura e del mandatario delle parti lese;
  3. Le persone autorizzate non possono comunicarne il contenuto ai rispettivi clienti;
  4. Non può essere estratta alcuna copia del documento;
  5. Le modalità di consultazione sono accompagnate dalla minaccia dell’art. 292 CP in caso di inosservanza.

L’Autorità di ricorso in materia penale del Tribunale cantonale neocastellano ha confermato tale decisione con sentenza del 27 agosto 2019. A. ha proposto ricorso al Tribunale federale, contestando in particolare il divieto fatto al suo difensore di comunicargli il contenuto della relazione F. e LNA minaccia dell’art. 292 CP. B. SA e C. Ltd hanno concluso per l’irricevibilità del ricorso o, in via subordinata, per il suo rigetto, chiedendo altresì LNA restituzione della relazione F. nella sua versione non censurata.

Legge

Il Tribunale federale ricorda innanzitutto che il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzato dagli art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e 101 cpv. 1 CPP, comprende il diritto delle parti di prendere visione del fascicolo penale. Tale diritto non è tuttavia assoluto, poiché l’art. 108 CPP consente alle autorità penali di limitare l’accesso al fascicolo qualora esistano validi motivi per sospettare un abuso dei diritti della parte o quando ciò sia necessario per tutelare interessi pubblici o privati, segnatamente segreti commerciali. Tali restrizioni devono essere disposte con prudenza e in modo proporzionato (considerando 3.1.1 e 3.1.2).

Il Tribunale federale sottolinea poi che, nell’ambito di una limitazione dell’accesso al fascicolo, l’obbligo di silenzio imposto all’avvocato nei confronti del proprio cliente prevenuto può entrare in conflitto con le regole deontologiche della professione forense, segnatamente i doveri di fedeltà e diligenza (art. 398 cpv. 2 CO e 12 LLCA). L’avvocato deve poter consigliare efficacemente il proprio cliente, il che implica comunicargli gli elementi rilevanti del fascicolo, anche quelli sfavorevoli alla sua posizione. Un divieto assoluto di comunicare tali elementi costituisce una restrizione sproporzionata del diritto di accesso al fascicolo e viola il diritto federale (considerando 3.2.2).

Il Tribunale federale precisa…