Art. 73 CPP

Obbligo del segreto

1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Decorrenza del termine di ricorso contro il blocco di conti dopo la revoca di un obbligo di serbare il segreto imposto alla banca
    · 25/11/2020 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di esaminare gli atti; obbligo di serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte; comunicazioni tra il difensore e il suo mandante (art. 73 cpv. 2, 101 cpv. 1, 102 cpv. 1, 108 e 128 CPP; art. 398…
    · 06/05/2020 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esigenza della successiva conferma scritta del sequestro ordinato oralmente
    · 03/10/2024 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media
    · 26/05/2021 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Prevenzione del perito
    · 28/01/2015 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti pendenti
    · 27/12/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.