Art. 73 CPP
Obbligo del segreto
1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decorrenza del termine di ricorso contro il blocco di conti dopo la revoca di un obbligo di serbare il segreto imposto alla banca6 citazioni
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2Diritto di esaminare gli atti; obbligo di serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte; comunicazioni tra il difensore e il suo mandante (art. 73 cpv. 2, 101 cpv. 1, 102 cpv. 1, 108 e 128 CPP; art. 398…4 citazioni
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3Esigenza della successiva conferma scritta del sequestro ordinato oralmente1 citazioni
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4Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media1 citazioni
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5Prevenzione del perito1 citazioni
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6Comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti pendenti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einschränkung der Akteneinsicht, Stillschweigepflicht11 citazioni
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Kontensperren6 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.