Fatti

Il Tribunale penale federale (Camera di ricorso) non ha accolto, con decisione del 8 maggio 2014, il ricorso presentato da più società interessate (le ricorrenti) avverso un provvedimento di blocco dei conti disposto dalla Procura generale della Confederazione il 15 agosto 2013. Le ricorrenti erano sei società i cui conti bancari erano stati bloccati dalla Procura nell’ambito di un’indagine penale nei confronti di una persona fisica per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e riciclaggio di denaro. La Procura aveva comunicato il provvedimento alla banca, senza disporre il divieto di informare le ricorrenti. Inoltre, non era stata effettuata alcuna notifica formale alle ricorrenti o ai loro rappresentanti legali residenti in Svizzera del blocco dei conti. Le ricorrenti avevano presentato ricorso al Tribunale penale federale il 27 settembre 2013, dopo aver ricevuto il 19 settembre 2013 una copia via fax del verbale di esecuzione della banca. In precedenza, il 10 ottobre 2013, la Procura aveva disposto la liberazione dei conti intestati a quattro delle sei ricorrenti.

Legge

Il Tribunale federale ha dapprima verificato i presupposti per la pronuncia nel merito ai sensi degli artt. 79 ss. LTF e ne ha accertato la sussistenza. Successivamente, ha esaminato se il termine di ricorso per le ricorrenti fosse già scaduto prima della presentazione del ricorso, avvenuta il 27 settembre 2013. Il giudice di primo grado e la Procura erano dell’avviso che il rappresentante legale delle ricorrenti fosse stato informato telefonicamente del blocco dei conti già il 21 agosto 2013, con la conseguenza che il termine di ricorso di dieci giorni, ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP, avrebbe iniziato a decorrere da tale data. Il Tribunale federale ha disatteso tale interpretazione e ha precisato che la comunicazione orale di un blocco dei conti è ammessa solo in casi urgenti, ma deve essere confermata per iscritto in un secondo momento (art. 263 cpv. 2 CPP). Il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla comunicazione scritta successiva, non già da una semplice informazione orale.

Inoltre, il Tribunale federale ha chiarito che, nel caso di specie, i blocchi dei conti non potevano essere trattati come segreti. Non era stato disposto alcun divieto di informare le ricorrenti né alcuna misura temporanea di segretezza ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CPP. Pertanto, la Procura avrebbe dovuto informare per iscritto le ricorrenti o i loro rappresentanti legali, secondo gli artt. 85 cpv. 1, 87 cpv. 3, 199 e 263 cpv. 2 CPP. Una semplice informazione telefonica senza conferma scritta non era sufficiente per far decorrere il termine di ricorso.

Il Tribunale federale ha sottolineato che il diritto a un ricorso effettivo, garantito dalla Costituzione federale e dal Codice di procedura penale, richiede una decisione impugnabile per iscritto. Il breve termine di ricorso di dieci giorni, ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP, non può scadere prima che i soggetti interessati siano stati debitamente informati. Nel caso…