Art. 266 CPP

Esecuzione

1 L’autorità penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.
2 L’autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.
3 In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.
4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.
5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Realizzazione anticipata di criptofondi
    · 18/10/2021 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Decorrenza del termine di ricorso contro il blocco di conti dopo la revoca di un obbligo di serbare il segreto imposto alla banca
    · 25/11/2020 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; vorzeitige Verwertung eines Ferrari F430
    · 26/04/2019 · 21 citazioni de
  • 20/06/2022 · 16 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; vorzeitige Verwertung
    · 06/11/2019 · 13 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.