Fatti

La Procura del Cantone San Gallo conduceva un’indagine penale nei confronti della persona indagata per il sospetto di plurimo reato di truffa e altri delitti. Con provvedimento del 30 aprile 2019, la competente Procura di March del Cantone Svitto aveva disposto il sequestro di un conto della persona indagata presso un istituto finanziario.

Il sequestro del conto era inizialmente accompagnato da un obbligo di silenzio imposto alla banca, valido fino a fine giugno 2019. Il 13 giugno 2019 la banca è stata liberata dall’obbligo di silenzio, potendo così informare la persona indagata del sequestro del conto. Il 17 giugno 2009 un’avvocata dello studio che assisteva la persona indagata si è informata telefonicamente presso la direzione del procedimento in merito al motivo del sequestro del conto. La Procura ha comunicato che erano state presentate due denunce per truffa e che era stato disposto un sequestro del conto, senza tuttavia indicare la data del provvedimento o ulteriori dettagli.

La persona indagata ha presentato una richiesta di accesso agli atti solo il 28 giugno 2019 e ha proposto ricorso contro il sequestro del conto dinanzi alla Camera d’accusa del Cantone San Gallo il 19 luglio 2019. Quest’ultima, con decisione del 25 settembre 2019, non ha preso in considerazione il ricorso, ritenendo il diritto di ricorso prescritto. Avverso tale decisione la persona indagata ha proposto ricorso al Tribunale federale il 6 novembre 2019, chiedendo l’annullamento della decisione di non entrata nel merito e l’invito alla precedente istanza a prendere in esame il mezzo di impugnazione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il termine per ricorrere contro il sequestro del conto fosse stato rispettato tempestivamente. Secondo la CPP, il termine per ricorrere contro provvedimenti notificati per iscritto decorre dalla loro comunicazione alla persona interessata (art. 384 lett. b CPP). I sequestri di conti devono essere disposti per iscritto sotto forma di ordine di sequestro e notificati al titolare del conto contro ricevuta (art. 263 cpv. 2, art. 266 cpv. 1 e cpv. 4 CPP). Anche qualora il sequestro del conto sia inizialmente mantenuto segreto, dopo la revoca dell’obbligo di silenzio esso deve essere notificato per iscritto al titolare del conto, corredato dalla relativa informativa sui mezzi di impugnazione.

La precedente istanza sosteneva che la ricorrente avesse già appreso del sequestro del conto tramite la telefonata del 17 giugno 2019 e fosse quindi tenuta a richiedere immediatamente l’accesso agli atti e a proporre ricorso. Il Tribunale federale ha respinto tale tesi. Una comunicazione informale per telefono non costituisce una notifica idonea a far decorrere i termini ai sensi della CPP. La ricorrente poteva venire a conoscenza dei dettagli rilevanti per il ricorso solo dopo la formale notifica del provvedimento del 30 aprile 2019 – avvenuta il 10 luglio 2019 – o tramite l’accesso agli atti. Il ricorso del 19 luglio 2019 era quindi tempestivo.

Il giudice ha sottolineato che la CPP prevede in linea di principio la forma scritta per le comunicazioni delle autorità penali (art. 85 cpv. 1 CPP). Una comunicazione orale non è sufficiente a far decorrere i termini, in particolare qualora non sia stata fornita l’informativa…