Fatti
Parti:
- Ricorrente: [X.] S.A., rappresentata dall'avvocato Dr. Bernhard Isenring
- Ricorsa: Procura suprema del Cantone di Zurigo
Fatti:
- La [X.] S.A. ha sporto denuncia penale contro [A.] , [B.] e [C.] per frode in relazione a un affare di compravendita dell'isotopo SE-74.
- La Procura III del Cantone di Zurigo non ha avviato l'indagine penale.
- Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto un ricorso contro questa decisione di non avvio.
- La [X.] S.A. presenta ricorso in materia penale presso il Tribunale federale.
Questione principale:
- Se il mancato avvio dell'indagine penale da parte della Procura di Zurigo fosse legittimo.
Legge
La ricorrente lamenta una violazione degli Art. 3 e 8 CP nonché dell'Art. 310 CPP. Sostiene che il luogo della disposizione patrimoniale a Ginevra e il trasferimento del prezzo di acquisto da Zurigo potrebbero servire come punti di collegamento per la giurisdizione penale svizzera. La precedente istanza avrebbe dovuto quindi aprire il procedimento e trasferirlo a Ginevra.
La Procura e la precedente istanza sostengono che le azioni di frode siano state eseguite a Mosca e che il luogo del risultato del reato non si trovi in Svizzera. Il trasferimento del prezzo di acquisto da una banca svizzera sia secondario e non costituisca un punto di collegamento…