Fatti
A. e la coppia B. (quest'ultima in comproprietà paritetica) possiedono ciascuno una quota di piano con una quota di valore di 50/100 di un terreno edificato con una villa bifamiliare. Nell'ambito del rinnovo della parte del piazzale loro assegnata in uso esclusivo, la coppia B. ha anche spostato il percorso di accesso comune e ha fatto allo stesso tempo rinnovare le condutture comuni per elettricità, acqua e gas.
A. non era d'accordo con questi lavori edilizi e ha presentato una denuncia presso il Tribunale cantonale di Sciaffusa per il ripristino della precedente situazione edilizia. La coppia B. ha chiesto il rigetto della denuncia e ha presentato una domanda riconvenzionale per la partecipazione alla metà dei costi di rinnovo delle condutture pari a CHF 8'210.-.
Il Tribunale cantonale ha accolto in larga misura la denuncia e ha respinto la domanda riconvenzionale. Accogliendo parzialmente il ricorso della coppia B., il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha rinviato la questione al Tribunale cantonale per l'assunzione di prove e una nuova decisione. Ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale e ha obbligato A. al pagamento di CHF 6'340.50.
A. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendone il rigetto della domanda riconvenzionale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che le condutture sono parti comuni ai sensi dell'art. 712b cpv. 2 n. 3 CC. Per interventi edilizi su parti comuni è in linea di principio necessaria una decisione della comunità dei proprietari per piani, a meno che non vi sia urgenza.
Nel caso di specie non vi era urgenza, poiché le condutture, pur essendo vecchie, non erano né difettose né carenti. I resistenti al ricorso hanno…