Fatti
L'avvocato [A.] e la sua socia B. rappresentano attualmente una parte in un procedimento pendente dinanzi alla Corte degli affari penali del Tribunale penale federale. Tramite raccomandata elettronica, hanno chiesto al Tribunale penale federale di notificare tutte le sue comunicazioni destinate agli avvocati del loro studio per via elettronica, sulla base dell'art. 9 dell'ordinanza sulla comunicazione elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali (OCEI-PCPP).
La Corte degli affari penali ha respinto questa richiesta, ritenendo che l'art. 86 del Codice di procedura penale svizzero (CPP) preveda sì la possibilità di notificare le comunicazioni per via elettronica, ma non la renda obbligatoria. Inoltre, la Corte ha invocato considerazioni di ordine tecnico, in particolare l'impossibilità di aprire un conto a nome della Corte sulle piattaforme riconosciute.
[A.] ha quindi ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale, ritenendo che l'art. 9 cpv. 3 OCEI-PCPP sancisse un vero e proprio diritto alla notifica elettronica.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 86 cpv. 1 CPP, che prevede che le comunicazioni possano essere notificate per via elettronica con il consenso della persona interessata, debba essere interpretato come una semplice facoltà offerta alle autorità penali (una "Kann-Vorschrift"), e non come un diritto per il giustiziale.
Secondo il Tribunale federale, le disposizioni dell'OCEI-PCPP, in particolare il suo art. 9 cpv. 3, non possono andare oltre questa semplice facoltà prevista dalla legge. Esse non possono quindi…