Art. 86 CPP
Notificazione per via elettronica
1 Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la comunicazione è considerata notificata.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora3 citazioni
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2Nessun diritto a una notificazione per via elettronica delle comunicazioni delle autorità penali2 citazioni
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3Il decreto di accusa dev'essere comunicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (consid. 3).1 citazioni
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4Segreto medico quale impedimento al dissigillamento e alla perquisizione; liberazione dal segreto professionale; relazione tra il diritto federale e le disposizioni amministrative del diritto sanitario cantonale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Berufungsverfahren (Raub etc.), Rückzugsfiktion1 citazioni
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Strafverfahren, Zustellung eines Strafbefehls, Einsprachefrist1 citazioni
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1 citazioni21/08/2014 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.