Art. 86 CPP

Notificazione per via elettronica

1 Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
2 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. la firma da utilizzare;
  2. b. il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati;
  3. c. le modalità di trasmissione;
  4. d. il momento in cui la comunicazione è considerata notificata.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora
    · 22/06/2022 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nessun diritto a una notificazione per via elettronica delle comunicazioni delle autorità penali
    · 04/06/2021 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Il decreto di accusa dev'essere comunicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (consid. 3).
    · 12/05/2021 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Segreto medico quale impedimento al dissigillamento e alla perquisizione; liberazione dal segreto professionale; relazione tra il diritto federale e le disposizioni amministrative del diritto sanitario cantonale
    · 14/10/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Berufungsverfahren (Raub etc.), Rückzugsfiktion
    · 16/10/2024 · 1 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren, Zustellung eines Strafbefehls, Einsprachefrist
    · 12/05/2021 · 1 citazioni de Riassunto
  • 21/08/2014 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.