Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Aarau a una pena detentiva di 3 ½ anni per numerosi reati. Contro questa sentenza, egli ha presentato appello. Durante il procedimento d'appello, il ricorrente è fuggito dal centro di misure e non è stato più trovato. Il Tribunale cantonale di appello dell'Argovia ha convocato il ricorrente per l'udienza d'appello, ma non è stato in grado di notificargli personalmente la convocazione. La convocazione è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale. Il ricorrente non si è presentato all'udienza d'appello e il Tribunale cantonale di appello ha cancellato il procedimento d'appello a seguito del ritiro dell'appello.
Il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale di appello e la restituzione della causa per la celebrazione di un'udienza d'appello. Egli ha sostenuto che l'autorità inferiore non avrebbe dovuto cancellare il procedimento d'appello a seguito del ritiro dell'appello, poiché la convocazione era stata notificata validamente mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Legge
Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la fictio del ritiro ai sensi dell'art. 407 cpv. 1 lett. c CPP si applica quando la parte che ha presentato l'appello non può essere convocata. La convocazione mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale non è necessaria nel procedimento d'appello e la pubblicazione ufficiale della convocazione non modifica l'applicabilità dell'art. 407 cpv. 1 lett. c CPP.
Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorrente, fuggendo e rendendo impossibile la sua convocazione, aveva fittiziamente ritirato il suo appello. L'autorità inferiore aveva cancellato il…