Fatti

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Baden il 11 febbraio 2020 per diversi reati patrimoniali, fallimentari e di falso documentale. In alcuni capi d’imputazione è stato assolto, in altri dichiarato colpevole e condannato a una pena detentiva di 28 mesi (in parte come pena accessoria a una precedente sentenza del 6 agosto 2013) e a una pretesa risarcitoria di fr. 500'000.--. Inoltre, è stata disposta la confisca e l’utilizzo di valori patrimoniali sequestrati per coprire le spese processuali e la pretesa risarcitoria.

Contro tale sentenza hanno proposto appello sia il ricorrente che una parte civile. La Corte d’appello del Cantone Argovia, con sentenza del 18 ottobre 2021, ha confermato in parte le assoluzioni e in parte le condanne, ha confermato la pena detentiva di 28 mesi come pena accessoria parziale e ha altresì disposto una pretesa risarcitoria di fr. 500'000.--. Ha inoltre ordinato che i valori patrimoniali sequestrati nonché i proventi derivanti dalla loro liquidazione siano utilizzati per coprire le spese processuali e la pretesa risarcitoria.

Il ricorrente ha proposto ricorso in materia penale avverso la sentenza di appello e chiede una riduzione della pena detentiva a 16 mesi (in parte condizionale) nonché la completa rinuncia alla pretesa risarcitoria. In via subordinata, chiede la rimessione alla sede di merito per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale verifica innanzitutto i requisiti formali della motivazione del ricorso ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LTF. Constata che la motivazione del ricorrente è insufficiente, poiché si limita a rimandi agli atti precedenti e non contiene un’analisi autonoma delle questioni giuridiche e di fatto. Pertanto, non si entra nel merito della censura concernente la commisurazione della pena.

Nel merito, il Tribunale federale esamina la formazione della pena accessoria ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP. Conferma la giurisprudenza secondo cui la sede di merito, nella formazione della pena complessiva ipotetica, deve rispettare i limiti minimi e massimi di ciascuna specie di pena, ma non è vincolata al massimo edittale del reato più grave. La sede di merito ha correttamente formato le pene singole per i reati da giudicare ex novo e ha calcolato la pena complessiva ipotetica tenendo conto del principio di asperazione ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP. La censura del ricorrente, secondo cui la sede di merito avrebbe superato il massimo edittale, viene respinta come infondata, poiché la formazione della pena complessiva di 74 mesi è metodologicamente corretta e comprensibile. Inoltre, la sede di merito ha correttamente applicato le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 48 lett. e CP e il divieto di reformatio in peius ai sensi dell’art. 391 cpv. 2 CPP.

Anche la censura del ricorrente concernente la sospensione condizionale della pena viene respinta per insufficiente motivazione, poiché egli non si confronta con la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui ai fini della sospensione condizionale rileva la pena complessiva ipotetica e non la pena accessoria.

Infine, il Tribunale federale si pronuncia sulla pretesa risarcitoria ai sensi degli artt. 70 e 71 CP. Conferma che la pretesa risarcitoria corrisponde in linea di principio all’ammontare dei…