Fatti

Parti:
Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Stephan Bernard
Ricorso contro: Ufficio per l'esecuzione delle pene e delle misure, Ufficio per le sanzioni e le misure accompagnatorie

Oggetto:
Annullamento della misura terapeutica stazionaria; ordinanza di detenzione amministrativa; questioni procedurali; risarcimento del danno

Iter processuale:
Il Tribunale cantonale Vallese ha condannato [A.] il 20 settembre 2012 a una pena detentiva di undici anni e otto mesi e ha sospeso l'esecuzione a favore di una misura terapeutica stazionaria. L'8 maggio 2018, il Tribunale per l'esecuzione delle pene e delle misure ha annullato la misura e ordinato la detenzione amministrativa. Il Tribunale cantonale Vallese ha confermato questa decisione il 22 ottobre 2018. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di [A.] contro questa decisione e ha rinviato la causa alla precedente istanza per una nuova decisione. Il Tribunale cantonale Vallese ha emesso una nuova decisione il 10 ottobre 2019, che ha respinto il ricorso di [A.] e ordinato la detenzione amministrativa.

Questione principale:
Il ricorrente contesta l'annullamento della misura terapeutica stazionaria e l'ordinanza di detenzione amministrativa, nonché vari vizi procedurali.

Legge

Il ricorrente sostiene che la procedura sia affetta da vari vizi, in particolare per la mescolanza di procedure diverse e la presentazione tardiva delle domande. La precedente istanza respinge queste critiche e sottolinea che l'organizzazione delle autorità nel Canton Vallese non viola il diritto federale e che il tribunale non è vincolato alle domande delle autorità di esecuzione. Il tribunale può decidere d'ufficio sul prosieguo della procedura.

Il ricorrente contesta inoltre che l'oggetto della procedura sia stato poco chiaro durante la procedura e che le domande delle autorità di esecuzione siano state presentate in ritardo. La precedente istanza considera che il tribunale non sia vincolato alle domande delle autorità di esecuzione e che le domande, basate su nuove conoscenze, non siano tardive. L'oggetto della procedura si è sviluppato nel corso della procedura, il che è ammesso nel diritto delle misure.

Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 5 n. 1 lit. a CEDU e del divieto di doppia punizione, poiché la trasformazione della misura in detenzione amministrativa equivale a una detenzione amministrativa successiva. La precedente istanza respinge queste critiche e sottolinea che la trasformazione di una misura in detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 62c cpv. 4 CP si distingue dall'ordinanza successiva di detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 CP e che non esiste un collegamento causale sufficiente tra la condanna originale e la privazione della libertà.

Il ricorrente contesta inoltre che la detenzione amministrativa non sia stata ordinata da un tribunale collegiale, ma da un giudice unico. La precedente istanza considera che il giudice istruttore possa prendere prove da solo e che l'audizione e la decisione siano state effettuate dal tribunale collegiale. Il ricorrente è stato informato sulla composizione del tribunale.

Il ricorrente lamenta inoltre che non gli sia stato concesso l'ultimo parola ai sensi dell'art. 347 CPP. La precedente istanza considera che il…