Art. 364 CPP

Procedura

1 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva. Trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta.
2 Negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto.
3 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini.
4 Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni.
5 Per altro, la procedura dinanzi al giudice (art. 363 cpv. 1) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado; alla procedura scritta si applica per analogia l’articolo 390.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive
    · 03/09/2015 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura
    · 18/04/2013 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 221, art. 229-233 e art. 363 seg
    · 31/03/2020 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Sostituzione della pena con una misura terapeutica stazionaria, utilizzabilità della perizia
    · 27/06/2019 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.